TESTO
A
DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE IL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
LEGENDA:
L:
legge
R:
regolamento
INDICE
CAPO
I Definizioni e
ambito di applicazione
Art. 1 Definizioni
Art. 2 Oggetto
Art. 3 Soggetti
Art. 4 Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione
Art. 5 Rappresentanza legale
CAPO II
Documentazione amministrativa
SEZIONE I Documenti
amministrativi e atti pubblici
Art. 6 Riproduzione di documenti
Art. 7 Redazione e stesura di atti pubblici
SEZIONE II Documento informatico
Art. 8 Documento
informatico
Art. 9 Documenti
informatici delle pubbliche amministrazioni
Art. 10 Forma ed efficacia
del documento informatico
Art. 11 Contratti
stipulati con strumenti informatici o per via telematica
Art. 12 Pagamenti
informatici
Art. 13 Libri e scritture
SEZIONE III Trasmissione
di documenti
Art. 14 Trasmissione del
documento informatico
Art. 15 Trasmissione dall’estero
di atti agli uffici di stato civile
Art. 16 Riservatezza dei
dati personali contenuti nei documenti trasmessi
Art. 17 Segretezza della
corrispondenza trasmessa per via telematica
SEZIONE IV Copie autentiche, autenticazione di sottoscrizioni
Art. 18 Copie autentiche
Art. 19 Modalità
alternative all’autenticazione di copie
Art. 20 Copie di atti e
documenti informatici
Art. 21 Autenticazione
delle sottoscrizioni
SEZIONE V Firma digitale
Art. 22 Definizioni
Art. 23 Firma
digitale
Art. 24 Firma
digitale autenticata
Art. 25 Firma di documenti
informatici delle pubbliche amministrazioni
Art. 26 Deposito della
chiave privata
Art. 27 Certificazione
delle chiavi
Art. 28 Obblighi dell’utente
e del certificatore
Art. 29 Chiavi di
cifratura della pubblica amministrazione
SEZIONE VI Legalizzazione di firme e di fotografie
Art. 30 Modalità per la
legalizzazione di firme
Art. 31 Atti non soggetti a legalizzazione
Art. 32Legalizzazione di
firme di capi di scuole parificate o legalmente riconosciute
Art. 33 Legalizzazione di
firme di atti da e per l’estero
Art. 34 Legalizzazione di
fotografie
SEZIONE VII Documenti di
riconoscimento e di identità
Art. 35 Documenti di
identità e di riconoscimento
Art. 36 Carta di identità e documenti elettronici
SEZIONE VIII Regime
fiscale
Art. 37 Esenzioni fiscali
CAPO III Semplificazione
della documentazione amministrativa
SEZIONE I Istanze e
dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione
Art. 38 Modalità di invio
e sottoscrizione delle istanze
Art. 39 Domande per la
partecipazione a concorsi pubblici
SEZIONE II Certificati
Art. 40 Certificazioni
contestuali
Art. 41 Validità dei
certificati
Art. 42 Certificati di
abilitazione
SEZIONE III
Acquisizione diretta di documenti
Art. 43 Accertamenti d’ufficio
Art. 44 Acquisizione di
estratti degli atti dello stato civile
SEZIONE IV Esibizione
di documento
Art. 45 Documentazione
mediante esibizione
SEZIONE V Norme in
materia di dichiarazioni sostitutive
Art. 46 Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
Art. 47 Dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà
Art. 48 Disposizioni
generali in materia di dichiarazioni sostitutive
Art. 49 Limiti di utilizzo
delle misure di semplificazione
CAPO IV Sistema di gestione informatica dei documenti
SEZIONE I Disposizioni sulla gestione informatica dei documenti
Art. 50 Attuazione dei
sistemi
Art. 51 Sviluppo dei
sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni
Art. 52 Il sistema di gestione informatica dei documenti
Art. 53 Registrazione di
protocollo
Art. 54 Informazioni annullate o modificate
Art. 55 Segnatura di
protocollo
Art. 56 Operazioni ed
informazioni minime del sistema di gestione informatica dei documenti
Art. 57 Numero di
protocollo
SEZIONE II Accesso ai
documenti e alle informazioni del sistema
Art. 58 Funzioni di accesso ai documenti e alle informazioni del
sistema
Art. 59 Accesso esterno
Art. 60 Accesso effettuato
dalle pubbliche amministrazioni
SEZIONE III Tenuta e
conservazione del sistema di gestione dei documenti
Art. 61 Servizio per la gestione informatica dei documenti, dei
flussi documentali e degli archivi
Art. 62 Procedure di
salvataggio e conservazione delle informazioni del sistema
Art. 63 Registro di
emergenza
SEZIONE IV Sistema di
gestione dei flussi documentali
Art. 64 Sistema di gestione dei flussi documentali
Art. 65 Requisiti del
sistema per la gestione dei flussi documentali
Art. 66 Specificazione
delle informazioni previste dal sistema di gestione dei flussi documentali
SEZIONE V Disposizioni
sugli archivi
Art. 67 Trasferimento dei
documenti all’archivio di deposito
Art. 68 Disposizioni per
la conservazione degli archivi
Art. 69 Archivi storici
SEZIONE VI Attuazione
ed aggiornamento dei sistemi
Art. 70 Aggiornamenti del sistema
CAPO
V Controlli
Art. 71 Modalità dei
controlli
Art. 72 Responsabilità
dei controlli
CAPO VI Sanzioni
Art. 73 Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione
Art. 74 Violazione dei doveri d’ufficio
Art. 75 Decadenza dai benefici
Art. 76 Norme penali
CAPO
VII Disposizioni finali
Art. 77 Norme abrogate
Art. 78 Norme che rimangono in vigore
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO l'articolo 87, comma quinto,
della Costituzione;
VISTO l’articolo 7 della legge 8
marzo 1999, n.50 come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettera e) della
legge 24 novembre 2000, n.340;
VISTO il punto 4) dell’allegato 3,
della legge 8 marzo 1999, n.50;
VISTO il decreto legislativo recante il
testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa;
VISTO il decreto del Presidente della
Repubblica recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di documentazione amministrativa;
VISTE le
deliberazioni preliminari del Consiglio dei Ministri adottate nelle riunioni
del 25 agosto 2000 e del 06 ottobre 2000;
VISTO il parere della Conferenza Stato-città, ai sensi dell’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n.281, espresso nella riunione del 14
settembre 2000;
UDITO il parere del Consiglio di Stato,
espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del
18 settembre 2000;
ACQUISITO il parere delle competenti
Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio
dei Ministri adottata nella riunione del 15 dicembre 2000;
SULLA PROPOSTA del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con i Ministri dell’interno e della giustizia;
EMANA
il
seguente decreto:
DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE IL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
CAPO
I
DEFINIZIONI
E AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo
1 (R)
Definizioni
1.
Ai fini del presente testo unico si intende per:
a)
DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ogni rappresentazione, comunque formata, del
contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque,
utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. Le relative modalità di
trasmissione sono quelle indicate al capo II, sezione III del presente testo unico.
b)
DOCUMENTO INFORMATICO la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati
giuridicamente rilevanti.
c)
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di fotografia del titolare e
rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica
amministrazione italiana o di altri Stati, che consente l’ identificazione
personale del titolare.
d)
DOCUMENTO D’IDENTITÀ la carta di identità ed ogni altro documento munito
di fotografia rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico,
dall’amministrazione competente dello Stato italiano o di altri
Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l’identità personale del
suo titolare.
e) DOCUMENTO D’IDENTITÀ ELETTRONICO il documento analogo alla carta
d’identità elettronica rilasciato dal comune fino al compimento del
quindicesimo anno di età.
f) CERTIFICATO il
documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di
ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi di stati, qualità
personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque
accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche.
g) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE il documento,
sottoscritto dall’interessato, prodotto in sostituzione dei certificati di
cui alla lettera f).
h)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ il documento, sottoscritto
dall’interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a
diretta conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal presente testo
unico.
i)
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE l’attestazione, da parte di un pubblico
ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo
accertamento dell’identità della persona che sottoscrive.
l) LEGALIZZAZIONE DI FIRMA l’attestazione ufficiale
della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti,
certificati, copie ed estratti, nonché dell’autenticità della firma
stessa.
m)
LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA l’attestazione, da parte di una pubblica
amministrazione competente, che un’immagine fotografica corrisponde alla
persona dell’interessato.
n) FIRMA DIGITALE il risultato della procedura informatica (validazione)
basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una
privata, che consente al sottoscrittore tramite la chiave privata e al
destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta
e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o
di un insieme di documenti informatici.
o) AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI le
amministrazioni e, nei rapporti con l’utenza, i gestori di pubblici servizi
che ricevono le dichiarazioni sostitutive di cui alle lettere g) e h) o
provvedono agli accertamenti d’ufficio ai sensi dell’art. 43.
p) AMMINISTRAZIONI
CERTIFICANTI le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che detengono
nei propri archivi le informazioni e i dati contenuti nelle dichiarazioni
sostitutive, o richiesti direttamente dalle amministrazioni procedenti ai
sensi degli articoli 43 e 71.
q) GESTIONE DEI DOCUMENTI l'insieme delle attività finalizzate alla registrazione di protocollo e alla classificazione, organizzazione,
assegnazione e reperimento dei documenti amministrativi formati o acquisiti
dalle amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio
adottato;
essa è effettuata mediante sistemi informativi automatizzati.
r) SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI l'insieme delle
risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle
procedure informatiche utilizzati dalle amministrazioni per la gestione dei
documenti.
s) SEGNATURA DI PROTOCOLLO l’apposizione o l'associazione,
all'originale del documento, in forma permanente e non modificabile delle
informazioni riguardanti il documento stesso.
Articolo
2 (L)
Oggetto
1.
Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la
tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da
parte di organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresì la
produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione
nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l’utenza,
e ai privati che vi consentono. Le norme concernenti i documenti informatici e
la firma digitale, contenute nel capo II, si applicano anche nei rapporti tra privati
come
previsto dall’articolo 15, comma 2
della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Articolo
3 (R)
Soggetti
1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini
italiani e dell’Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di
persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione
europea. (R)
2. I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione regolarmente
soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui
agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai
fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani,
fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti
concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero.
(R)
3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non
appartenenti all’Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato
possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47
nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di
convenzioni internazionali fra l’Italia ed il Paese di provenienza del
dichiarante. (R)
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità
personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni
rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di
traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana
che ne attesta la conformità all’originale, dopo aver ammonito l’interessato
sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.
Articolo
4 (R)
Impedimento
alla sottoscrizione e alla dichiarazione
1. La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal
pubblico ufficiale previo accertamento dell’identità del dichiarante. Il
pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall’interessato
in presenza di un impedimento a sottoscrivere. (R)
2. La dichiarazione nell’interesse di chi si trovi in una situazione
di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è
sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell’esistenza
di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in
mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al
terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell’identità del
dichiarante. (R)
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in materia di
dichiarazioni fiscali. (R)
Articolo
5 (L)
Rappresentanza
legale
1. Se l’interessato è soggetto alla
potestà dei genitori, a tutela, o a curatela, le dichiarazioni e i documenti previsti dal
presente testo unico sono sottoscritti rispettivamente dal genitore esercente
la potestà, dal tutore, o dall’interessato stesso con l’assistenza del
curatore.
CAPO II
DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA
SEZIONE
I
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E ATTI PUBBLICI
Articolo
6 (L-R)
Riproduzione
e conservazione di documenti
1. Le pubbliche amministrazioni ed i privati hanno facoltà di
sostituire, a tutti gli effetti, i documenti dei propri archivi, le scritture
contabili, la corrispondenza e gli altri atti di cui per legge o regolamento
è prescritta la conservazione, con la loro riproduzione su supporto
fotografico, su supporto ottico o con altro mezzo idoneo a garantire la
conformità dei documenti agli originali. (L)
2.
Gli obblighi di conservazione ed esibizione dei documenti di cui al comma 1 si
intendono soddisfatti, sia ai fini amministrativi che probatori, anche se
realizzati su supporto ottico quando le procedure utilizzate sono conformi
alle regole tecniche dettate dall’Autorità per l’informatica nella
pubblica amministrazione. (L)
3.
I limiti e le modalità tecniche della riproduzione e dell’autenticazione
dei documenti di cui al comma 1, su supporto fotografico o con altro mezzo
tecnico idoneo a garantire la conformità agli originali, sono stabiliti con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
4.
Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attività
culturali sugli archivi delle amministrazioni pubbliche e sugli archivi
privati dichiarati di notevole interesse storico, ai sensi delle disposizioni
del Capo II del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Articolo
7 (L)
Redazione
e stesura di atti pubblici
1. Le leggi, i decreti, gli atti
ricevuti dai notai, tutti gli altri atti pubblici, e le certificazioni sono
redatti, anche promiscuamente, con qualunque mezzo idoneo, atto a garantirne
la conservazione nel tempo.
2. Il testo degli atti
pubblici comunque redatti non deve contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni,
correzioni, alterazioni o abrasioni. Sono ammesse abbreviazioni, acronimi, ed
espressioni in lingua straniera, di uso comune. Qualora risulti necessario
apportare variazioni al testo, si provvede in modo che la precedente stesura
resti leggibile.
SEZIONE
II
DOCUMENTO
INFORMATICO
Articolo
8 (R)
Documento
informatico
1.
Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto
informatico e la trasmissione con strumenti telematici, sono validi e
rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del
presente testo unico.
2.
Le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la
duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti
informatici sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri sentiti l’Autorità per l’informatica nella pubblica
amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali. Esse sono adeguate
alle esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e
tecnologiche, con cadenza almeno biennale.
3. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire
l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute
nel documento informatico anche con riferimento all'eventuale uso di chiavi
biometriche di
cui all’articolo 22, lettera e).
4. Restano ferme le disposizioni di legge sulla tutela
della riservatezza dei dati personali.
Articolo
9 (R)
Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni
1.
Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici
delle pubbliche amministrazioni, costituiscono informazione primaria ed
originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto,
riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
2. Nelle operazioni riguardanti le attività di produzione,
immissione, conservazione, riproduzione e trasmissione di dati, documenti ed
atti amministrativi con sistemi informatici e telematici, ivi compresa
l'emanazione degli atti con i medesimi sistemi, devono essere indicati e resi
facilmente individuabili sia i dati relativi alle amministrazioni interessate
sia il soggetto che ha effettuato l'operazione.
3. Le pubbliche amministrazioni provvedono a
definire e a rendere disponibili per via telematica moduli e formulari
elettronici validi ad ogni effetto di legge.
4.
Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti
informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite dall'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione d'intesa con l'amministrazione
degli archivi di Stato e, per il materiale classificato, con le
Amministrazioni della difesa, dell’interno e delle finanze, rispettivamente
competenti.
Articolo
10 (R)
Forma
ed efficacia del documento informatico
1.
Il documento informatico sottoscritto con firma digitale, redatto in
conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 8, comma 2 e per le
pubbliche amministrazioni, anche di quelle di cui all’articolo 9, comma 4,
soddisfa il requisito legale della forma scritta e ha efficacia probatoria ai
sensi dell’articolo 2712
del Codice civile.
2.
Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro
riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità
definite con decreto del Ministro delle finanze.
3.
Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'articolo 23, ha efficacia di scrittura privata ai sensi dell'articolo 2702
del codice civile.
4.
Il documento informatico redatto
in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 8, comma 2 soddisfa
l'obbligo previsto dagli articoli 2214
e seguenti del codice civile e da ogni altra analoga disposizione legislativa
o regolamentare.
Articolo
11 (R)
Contratti
stipulati con strumenti informatici o per via telematica
1.
I contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica mediante
l'uso della firma digitale secondo le disposizioni del presente testo unico
sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge.
2.
Ai contratti indicati al comma 1 si applicano le vigenti disposizioni in
materia di contratti negoziati al di fuori dei locali commerciali.
Articolo
12 (R)
Pagamenti
informatici
1.
Il trasferimento elettronico dei pagamenti tra privati, pubbliche
amministrazioni e tra queste e soggetti privati è effettuato secondo le
regole tecniche definite col decreto di cui all'articolo 8, comma 2.
Articolo
13 (R)
Libri e scritture
1.
I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge
sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili di cui sia
obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti
informatici in conformità alle disposizioni del presente testo unico e
secondo le regole tecniche definite col decreto di cui all'articolo 8, comma 2.
SEZIONE
III
TRASMISSIONE
DI DOCUMENTI
Articolo
14 (R)
Trasmissione
del documento informatico
1.
Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e
pervenuto al destinatario, se trasmesso all'indirizzo elettronico da questi
dichiarato.
2.
La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento
informatico, redatto in conformità alle disposizioni del presente testo unico
e alle regole tecniche di cui agli articoli 8, comma 2 e 9, comma 4, sono
opponibili ai terzi.
3.
La trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità
che assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo
della posta nei casi consentiti dalla legge.
Articolo
15 (L)
Trasmissione
dall'estero di atti agli uffici di stato civile
1.
In materia di trasmissione di atti o copie di atti di stato civile o di dati
concernenti la cittadinanza da parte delle rappresentanze diplomatiche e
consolari italiane, si osservano le disposizioni speciali sulle funzioni e sui
poteri consolari.
Articolo
16 (R)
Riservatezza
dei dati personali contenuti nei documenti trasmessi
1.
Al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali di cui agli articoli 22
e 24
della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i certificati ed i documenti trasmessi
ad altre pubbliche amministrazioni possono contenere soltanto le informazioni
relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da
regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per
le quali vengono acquisite.
2.
Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto
è sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati
richiesti nei registri di nascita.
3. Ai fini statistici, i
direttori sanitari inviano copia del certificato di assistenza al parto, privo
di elementi identificativi diretti delle persone interessate, ai competenti
enti ed uffici del Sistema statistico nazionale, secondo modalità
preventivamente concordate. L'Istituto nazionale di statistica, sentiti il
Ministero della sanità e il Garante per la protezione dei dati personali,
determina nuove modalità tecniche e procedure per la rilevazione dei dati
statistici di base relativi agli eventi di nascita e per l'acquisizione dei
dati relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti nel rispetto
dei principi contenuti nelle disposizioni di legge sulla tutela della
riservatezza dei dati personali.
Articolo
17 (R)
Segretezza
della corrispondenza trasmessa per via telematica
1.
Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e
documenti formati con strumenti informatici non possono prendere cognizione
della corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a
terzi a qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto
sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi
trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro
natura o per espressa indicazione del mittente destinate ad essere rese
pubbliche.
2.
Agli effetti del presente testo unico, gli atti, i dati e i documenti
trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del gestore del
sistema di trasporto delle informazioni, di proprietà del mittente sino a che
non sia avvenuta la consegna al destinatario.
SEZIONE
IV
COPIE
AUTENTICHE, AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONI
Articolo
18 (L-R)
Copie
autentiche
1. Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e
documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia
della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Esse
possono essere validamente prodotte in luogo degli originali. (L)
2.
L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal
quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale
deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere,
segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste
nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della
copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì
indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il
proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria
firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento
consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine
di ciascun foglio intermedio. Per le copie di atti e documenti informatici si applicano le disposizioni
contenute nell’articolo 20.
(L)
3.
Nei casi in cui l'interessato debba presentare alle amministrazioni o ai
gestori di pubblici servizi copia autentica di un documento, l'autenticazione
della copia
può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro
dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione
dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso
l'amministrazione procedente. In tal caso la copia
autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso. (R)
Articolo
19 (R)
Modalità
alternative all’autenticazione di copie
1.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’articolo
47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica
amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli
di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione
può altresì riguardare la conformità all’originale della copia dei
documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.
Articolo
20 (R)
Copie
di atti e documenti informatici
1. I duplicati, le copie, gli estratti del documento
informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a
tutti gli effetti di legge se conformi alle disposizioni del presente testo
unico.
2.
I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici,
scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti
amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici
autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli
articoli 2714
e 2715
del codice civile, se ad essi è apposta o associata la firma digitale di
colui che li spedisce o rilascia, secondo le disposizioni del presente testo
unico.
3.
Le copie su supporto informatico di documenti, formati in origine su supporto
cartaceo o, comunque, non informatico, sostituiscono, ad ogni effetto di
legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale
è autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato,
con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le
regole tecniche di cui all’articolo 8, comma 2.
4.
La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui al comma 2
esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto
cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge.
5.
Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla
legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a
mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle
regole tecniche dettate nell’articolo 8, comma
2.
Articolo
21 (R)
Autenticazione
delle sottoscrizioni
1. L’autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli organi della
pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita
con le modalità di cui all’art. 38, comma 2 e comma 3. (R)
2. Se l’istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è
presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi
al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l’autenticazione
è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente
addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal
Sindaco; in tale ultimo caso, l’autenticazione è redatta di seguito alla
sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la
sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità
del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il
luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita,
nonché apponendo la propria firma e il timbro dell’ufficio. (R)
SEZIONE V
FIRMA
DIGITALE
Articolo
22 (R)
Definizioni
1.
Ai fini del presente Testo unico si intende:
a) per sistema di validazione, il sistema
informatico e crittografico in grado di generare ed apporre la firma digitale
o di verificarne la validità;
b) per chiavi asimmetriche, la coppia di chiavi
crittografiche, una privata ed una pubblica, correlate tra loro, da
utilizzarsi nell'ambito dei sistemi di validazione o di cifratura di documenti
informatici;
c) per chiave privata, l'elemento della coppia
di chiavi asimmetriche, destinato ad essere conosciuto soltanto dal soggetto
titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento
informatico o si decifra il documento informatico in precedenza cifrato
mediante la corrispondente chiave pubblica;
d) per chiave pubblica, l'elemento della coppia
di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si
verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare
delle chiavi asimmetriche o si cifrano i documenti informatici da trasmettere
al titolare delle predette chiavi;
e) per chiave biometrica, la sequenza di codici
informatici utilizzati nell’ambito di meccanismi di sicurezza che impiegano
metodi di verifica dell’identità personale basati su specifiche
caratteristiche fisiche dell’utente;
f) per certificazione, il risultato della
procedura informatica, applicata alla chiave pubblica e rilevabile dai sistemi
di validazione, mediante la quale si garantisce la corrispondenza biunivoca
tra chiave pubblica e soggetto titolare cui essa appartiene, si identifica
quest'ultimo e si attesta il periodo di validità della predetta chiave ed il
termine di scadenza del relativo certificato, in ogni caso non superiore a tre
anni;
g) per validazione temporale, il risultato
della procedura informatica, con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti
informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi;
h) per indirizzo elettronico, l'identificatore
di una risorsa fisica o logica in grado di ricevere e registrare documenti
informatici;
i) per certificatore, il soggetto pubblico o
privato che effettua la certificazione, rilascia il certificato della chiave
pubblica, lo pubblica unitamente a quest'ultima, pubblica ed aggiorna gli
elenchi dei certificati sospesi e revocati;
l) per revoca del certificato, l’operazione con cui il certificatore
annulla la validità del certificato da un dato momento, non retroattivo, in poi;
m)
per sospensione del certificato, l'operazione con cui il certificatore
sospende la validità del certificato per un determinato periodo di tempo;
n)
per validità del certificato, l'efficacia, e l'opponibilità al titolare
della chiave pubblica, dei dati in esso contenuti;
o)
per regole tecniche, le specifiche di carattere tecnico, ivi compresa ogni
disposizione che ad esse si applichi.
Articolo
23 (R)
Firma
digitale
1.
A ciascun documento informatico, o a un gruppo di documenti informatici,
nonché al duplicato o copia di essi, può essere apposta, o associata con
separata evidenza informatica, una firma digitale.
2. L'apposizione o l'associazione della firma digitale
al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e
documenti in forma scritta su supporto cartaceo.
3.
La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al
documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.
4.
Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi una chiave privata la
cui corrispondente chiave pubblica non risulti scaduta di validità ovvero non
risulti revocata o sospesa ad opera del soggetto pubblico o privato che l'ha
certificata.
5.
L'uso della firma apposta o associata mediante una chiave revocata, scaduta o
sospesa equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione,
comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il
revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a
conoscenza di tutte le parti interessate.
6.
L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce, ad ogni fine previsto
dalla normativa vigente, l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri,
contrassegni e marchi di qualsiasi genere.
7.
Attraverso la firma digitale devono potersi rilevare nei modi e con le
tecniche definiti con il decreto di cui all’articolo 8, comma 2, gli
elementi identificativi del soggetto titolare della firma, del soggetto che
l'ha certificata e del registro su cui essa è pubblicata per la
consultazione.
Articolo
24 (R)
Firma
digitale autenticata
1.
Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703
del codice civile, la firma digitale, la cui apposizione è autenticata dal
notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato.
2. L'autenticazione della firma digitale consiste
nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma digitale è
stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua
identità personale, della validità della chiave utilizzata e del fatto che
il documento sottoscritto risponde alla volontà della parte e non è in
contrasto con l’ordinamento giuridico ai sensi dell’articolo
28, primo comma, n.1 della legge 6 febbraio 1913, n.89.
3. L'apposizione della firma digitale da parte del
pubblico ufficiale integra e sostituisce ad ogni fine di legge la apposizione
di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi comunque previsti.
4.
Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento
formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può
allegare copia informatica autenticata dell'originale, secondo le disposizioni
dell'articolo 20, comma 3.
5.
Ai fini e per gli effetti della presentazione di istanze agli organi della
pubblica amministrazione si considera apposta in presenza del dipendente
addetto la firma digitale inserita nel documento informatico presentato o
depositato presso pubbliche amministrazioni.
6.
La presentazione o il deposito di un documento per via telematica o su
supporto informatico ad una pubblica amministrazione sono validi a tutti gli
effetti di legge se vi sono apposte la firma digitale e la validazione
temporale a norma del presente testo unico.
Articolo
25 (R)
Firma
di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni
1.
In tutti i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni la firma
autografa o la firma, comunque prevista, è sostituita dalla firma digitale,
in conformità alle norme del presente testo unico.
2.
L'uso della firma digitale integra e sostituisce ad ogni fine di legge
l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi comunque
previsti.
Articolo
26 (R)
Deposito
della chiave privata
1.
Il titolare della coppia di chiavi asimmetriche può ottenere il deposito in
forma segreta della chiave privata presso un notaio o altro pubblico
depositario autorizzato.
2.
La chiave privata di cui si richiede il deposito può essere registrata su
qualsiasi tipo di supporto idoneo a cura del depositante e deve essere
consegnata racchiusa in un involucro sigillato in modo che le informazioni non
possano essere lette, conosciute od estratte senza rotture od alterazioni.
3.
Le modalità del deposito sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 605
del codice civile, in quanto applicabili.
Articolo
27 (R)
Certificazione
delle chiavi
1.
Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche di cifratura con
gli effetti di cui all'articolo 8, comma 1 deve munirsi di una idonea coppia
di chiavi e rendere pubblica una di esse mediante la procedura di
certificazione.
2. Le chiavi pubbliche di cifratura sono custodite per
un periodo non inferiore a dieci anni a cura del certificatore e, dal momento
iniziale della loro valutabilità, sono consultabili in forma telematica.
3.
Salvo quanto previsto dall'articolo 29, le attività di certificazione sono
effettuate da certificatori inclusi, sulla base di una dichiarazione anteriore
all'inizio dell'attività, in apposito elenco pubblico, consultabile in via
telematica, predisposto tenuto e aggiornato a cura dell'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione, e dotati dei seguenti requisiti,
specificati con il decreto di cui all’articolo 8, comma
2:
a)
forma di società per azioni e capitale sociale non inferiore a quello
necessario ai fini dell'autorizzazione all'attività bancaria, se soggetti
privati;
b)
possesso da parte dei rappresentanti legali e dei soggetti preposti
all'amministrazione, dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche;
c)
affidamento che, per competenza ed esperienza, i responsabili tecnici del
certificatore e il personale addetto all'attività di certificazione siano in
grado di rispettare le norme del presente regolamento e le regole tecniche di
cui all’articolo 8, comma 2;
d)
qualità dei processi informatici e dei relativi prodotti, sulla base di
standard riconosciuti a livello internazionale.
4.
La procedura di certificazione di cui al comma 1 può essere svolta anche da
un certificatore operante sulla base di licenza o autorizzazione rilasciata da
altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, sulla
base di equivalenti requisiti.
Articolo
28 (R)
Obblighi
dell'utente e del certificatore
1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi
asimmetriche o della firma digitale, è tenuto ad adottare tutte le misure
organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri.
2. Il certificatore è tenuto a:
a) identificare con certezza la persona che fa richiesta della
certificazione;
b)
rilasciare e rendere pubblico il certificato avente le caratteristiche fissate
con il decreto di cui all’articolo 8, comma
2;
c)
specificare, su richiesta dell'istante, e con il consenso del terzo
interessato, la sussistenza dei poteri di rappresentanza o di altri titoli
relativi all'attività professionale o a cariche rivestite;
d)
attenersi alle regole tecniche di cui all’articolo 8, comma
2;
e)
informare i richiedenti, in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di
certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi;
f)
attenersi alle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati
personali,emanate ai sensi dell’articolo
15, comma 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
g)
non rendersi depositario di chiavi private;
h)
procedere tempestivamente alla revoca od alla sospensione del certificato in
caso di richiesta da parte del titolare o del terzo dal quale derivino i
poteri di quest'ultimo, di perdita del possesso della chiave, di provvedimento
dell'autorità, di acquisizione della conoscenza di cause limitative della
capacità del titolare, di sospetti abusi o falsificazioni;
i)
dare immediata pubblicazione della revoca e della sospensione della coppia di
chiavi asimmetriche;
l)
dare immediata comunicazione all'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione ed agli utenti, con un preavviso di almeno sei mesi, della
cessazione dell'attività e della conseguente rilevazione della documentazione
da parte di altro certificatore o del suo annullamento.
Articolo
29 (R)
Chiavi
di cifratura della pubblica amministrazione
1.
Le pubbliche amministrazioni provvedono autonomamente, con riferimento al
proprio ordinamento, alla generazione, alla conservazione, alla certificazione
ed all'utilizzo delle chiavi pubbliche di competenza.
2.
Con il decreto di cui all'articolo 8 sono disciplinate le modalità di
formazione, di pubblicità, di conservazione, certificazione e di utilizzo
delle chiavi pubbliche delle pubbliche amministrazioni.
3.
Le chiavi pubbliche dei pubblici ufficiali non appartenenti alla pubblica
amministrazione sono certificate e pubblicate autonomamente in conformità
alle leggi ed ai regolamenti che definiscono l'uso delle firme autografe
nell'ambito dei rispettivi ordinamenti giuridici.
4.
Le chiavi pubbliche di ordini ed albi professionali legalmente riconosciuti e
dei loro legali rappresentanti sono certificate e pubblicate a cura del
Ministro di grazia e giustizia o suoi delegati.
SEZIONE
VI
LEGALIZZAZIONE DI FIRME E DI FOTOGRAFIE
Articolo
30 (L)
Modalità
per la legalizzazione di firme
1. Nelle legalizzazioni devono essere indicati il nome e
il cognome di colui la cui firma si legalizza. Il pubblico ufficiale
legalizzante deve indicare la data e il luogo della legalizzazione, il proprio
nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per
esteso ed il timbro dell'ufficio.
Articolo
31 (L)
Atti
non soggetti a legalizzazione
1.
Salvo quanto previsto negli articoli 32 e 33, non sono soggette a
legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali su
atti, certificati, copie ed estratti dai medesimi rilasciati. Il funzionario o
pubblico ufficiale deve indicare la data e il luogo del rilascio, il proprio
nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per
esteso ed il timbro dell'ufficio.
Articolo
32 (L)
Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o
legalmente riconosciute
1.
Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui
diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi ad uffici pubblici
fuori della provincia in cui ha sede la scuola sono legalizzate dal
provveditore agli studi.
Articolo
33 (L)
Legalizzazione
di firme di atti da e per l'estero
1. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e
da valere all'estero davanti ad autorità estere sono, ove da queste
richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici,
del Ministero competente, o di altri organi e autorità delegati dallo stesso.
2. Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da
autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e
documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari
italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione.
Si osserva l'articolo 31.
3. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente,
redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua
italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
4. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e
da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o
consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate a cura delle
prefetture.
5. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della
legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi
internazionali.
Articolo 34 (L)
Legalizzazione
di fotografie
1. Le amministrazioni competenti per il rilascio di documenti personali
sono tenute a legalizzare le prescritte fotografie presentate personalmente
dall’interessato. Su richiesta di quest’ultimo le fotografie possono
essere, altresì, legalizzate dal dipendente incaricato dal Sindaco.
2. La legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio dei
documenti personali non è soggetta all’obbligo del pagamento dell’imposta
di bollo.
SEZIONE
VII
DOCUMENTI
DI RICONOSCIMENTO E DI IDENTITA’
Articolo
35 (L -R)
Documenti
di identità e di riconoscimento
1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene
richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal
documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2.
(R)
2. Sono equipollenti alla carta di identità il
passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione,
il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi,
le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di
altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato. (R)
3. Nei documenti d’identità e di
riconoscimento non è necessaria l’indicazione o l’attestazione dello
stato civile, salvo specifica istanza del richiedente. (L)
Articolo
36 (L)
Carta
d’identità e documenti elettronici
1. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta d’identità
elettronica e del documento d’identità elettronico sono definite con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali.
2. La carta d’identità elettronica e l’analogo documento,
rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento del
quindicesimo anno, devono contenere:
a) i dati identificativi
della persona;
b) il codice fiscale;
3. La carta d’identità e il documento elettronico possono contenere:
a) l’indicazione del gruppo sanguigno;
b) le opzioni di carattere sanitario previste
dalla legge;
c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con
esclusione, in ogni caso, del DNA;
d) tutti gli altri dati utili al fine di
razionalizzare e semplificare l’azione amministrativa e i servizi resi al
cittadino, anche per mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in
materia di riservatezza;
e) le procedure
informatiche e le informazioni che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti ivi compresa la
chiave biometrica, occorrenti per la firma digitale.
4. La carta d’identità elettronica può altresì essere utilizzata
per il trasferimento elettronico dei pagamenti tra soggetti privati e
pubbliche amministrazioni.
5. Con decreto del Ministro dell’interno, sentiti l’Autorità per l’informatica
nella pubblica amministrazione, il Garante per la protezione dei dati personali
e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono dettate le regole
tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per
la produzione delle carte di identità e dei documenti di riconoscimento di
cui al presente articolo. Le predette regole sono adeguate con cadenza almeno
biennale in relazione alle esigenze dettate dall’evoluzione delle conoscenze
scientifiche e tecnologiche.
6. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al
presente articolo e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei
dati personali, le pubbliche amministrazioni, nell’ambito dei rispettivi
ordinamenti, possono sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di
cui al presente articolo per l’erogazione di ulteriori servizi o utilità.
7.
La carta di identità, ancorché su supporto cartaceo, può essere
rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza.
SEZIONE VIII
REGIME FISCALE
Articolo
37 (L)
Esenzioni fiscali
1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono
esenti dall’imposta di bollo.
2.
L'imposta di bollo non è dovuta
quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto sostituito ovvero
quello nel quale è apposta la firma da legalizzare.
CAPO
III
SEMPLIFICAZIONE
DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
SEZIONE
I
ISTANZE E DICHIARAZIONI DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Articolo
38 (L-R)
Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze
1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica
amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere
inviate anche per fax e via
telematica. (L)
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono
valide se sottoscritte mediante la
firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema
informatico con l’uso della carta di identità elettronica. (R)
3.
Le istanze e le dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della
amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono
sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento
è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di
identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di
aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti
stabiliti dal regolamento di cui all’articolo
15,
comma 2 della legge 15 marzo 1997, n.59. (L)
Articolo
39 (L)
Domande
per la partecipazione a concorsi pubblici
1.
La sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per
l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni,
nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli
culturali non è soggetta ad autenticazione.
SEZIONE
II
CERTIFICATI
Articolo
40 (L)
Certificazioni
contestuali
1.
Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati,
qualità personali e fatti, concernenti la stessa persona, nell’ambito del
medesimo procedimento, sono contenute in un unico documento.
Articolo
41 (L)
Validità dei certificati
1. I certificati rilasciati dalle pubbliche
amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a
modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno
validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o
regolamentari non prevedono una validità superiore.
2.
I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e
le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche
amministrazioni nonché dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche
oltre i termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiari, in fondo
al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno
subìto variazioni dalla data di rilascio. Il procedimento per il quale gli
atti certificativi sono richiesti deve avere comunque corso, una volta
acquisita la dichiarazione dell'interessato. Resta ferma la facoltà di
verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte. In
caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo
76.
Articolo
42 (R)
Certificati
di abilitazione
1.
Tutti i titoli di abilitazione rilasciati al termine di corsi di formazione o
di procedimenti autorizzatori all’esercizio di determinate attività,
ancorché definiti “certificato”, sono denominati rispettivamente “diploma”
o “patentino”.
SEZIONE
III
ACQUISIZIONE
DIRETTA DI DOCUMENTI
Articolo
43 (L-R)
Accertamenti d'ufficio
1.
Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono
richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che
risultino elencati all’art. 46, che siano attestati in documenti già in
loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo
di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad
acquisire d’ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte
dell’interessato, dell’amministrazione competente e degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti,
ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato. (R)
2. Fermo restando il divieto di
accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o
verificare l’esattezza, si considera operata per finalità di rilevante
interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte di
una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli
archivi dell’amministrazione certificante, finalizzata all’accertamento d’ufficio
di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive
presentate dai cittadini. Per l’accesso diretto ai propri archivi l’amministrazione
certificante rilascia all’amministrazione procedente apposita autorizzazione
in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad
assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa
vigente. (L)
3.
Quando l’amministrazione procedente opera l’acquisizione d’ufficio ai
sensi del precedente comma, può procedere anche per fax e via telematica. (R)
4.
Al fine di agevolare l’acquisizione d’ufficio di informazioni e dati
relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici
registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle
amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica
dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati
personali. (R)
5. In tutti i casi in cui l’amministrazione procedente
acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e
fatti presso l’amministrazione competente per la loro certificazione, il
rilascio e l’acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette
informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad
assicurare la certezza della loro fonte di provenienza. (R)
6.
I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax,
o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di
provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro
trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. (R)
Articolo
44 (R)
Acquisizione
di estratti degli atti dello stato civile
1. Gli estratti degli atti di stato civile sono
richiesti esclusivamente per i procedimenti che riguardano il cambiamento di
stato civile e, ove formati o tenuti dagli uffici dello stato civile in Italia
o dalle autorità consolari italiane all’estero, vengono acquisiti
d'ufficio.
2.
Al di fuori delle ipotesi di cui al comma l le amministrazioni possono
provvedere all'acquisizione d'ufficio degli estratti solo quando ciò sia
indispensabile.
SEZIONE
IV
ESIBIZIONE
DI DOCUMENTO
Articolo 45 (L-R)
Documentazione
mediante esibizione
1.
I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la cittadinanza, lo stato civile e la residenza attestati in documenti
di identità o di riconoscimento in corso di validità, possono essere comprovati
mediante esibizione dei documenti medesimi. È fatto divieto alle
amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel
caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta
l'esibizione di un documento di
identità o di riconoscimento,
di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento
esibito. È, comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i
gestori e gli esercenti di pubblici servizi la facoltà di verificare, nel
corso del procedimento, la veridicità e l’autenticità dei dati contenuti
nel documento di identità o di
riconoscimento. (L)
2. Nei casi in cui
l'amministrazione procedente acquisisce informazioni relative a stati,
qualità personali e fatti attraverso
l'esibizione da parte dell'interessato di un documento di identità o di
riconoscimento in corso di validità, la registrazione dei dati avviene
attraverso l'acquisizione della copia fotostatica non autenticata del
documento stesso. (R)
3. Qualora l’interessato sia in possesso di un documento di identità
o di riconoscimento non in corso
di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti
possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l’interessato
dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel
documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. (R)
SEZIONE
V
NORME IN MATERIA DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Articolo
46 (R)
Dichiarazioni
sostitutive di certificazioni
1.
Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i
seguenti stati, qualità personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato
libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione
in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di
qualificazione tecnica;
o) situazione
reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di
qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi
contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della
partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe
tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari,
ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di
non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a
conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o
di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. (R)
Articolo
47 (R)
Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà
1.
L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a
diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’articolo
38. (R)
2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può
riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti
di cui egli abbia diretta conoscenza. (R)
3.
Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la
pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli
stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati
dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (R)
4.
Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità
di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o
comunque attestanti stati e qualità personali dell’interessato, lo
smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il
duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)
Articolo
48 (R)
Disposizioni
generali in materia di dichiarazioni sostitutive
1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli
atti che sostituiscono.
2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la
redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà
di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive
le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste
dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'articolo
10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le
singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le
istanze.
Articolo
49 (R)
Limiti di utilizzo delle misure di
semplificazione
1.
I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di
marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo
diverse disposizioni della normativa di settore.
2.
Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche
ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri
alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non
agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di base con validità
per l'intero anno scolastico.
CAPO
IV
SISTEMA
DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI
SEZIONE
I
DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE INFORMATICA DEI
DOCUMENTI
Articolo
50 (R)
Attuazione dei sistemi
1. Le pubbliche amministrazioni provvedono ad introdurre nei piani di
sviluppo dei sistemi informativi automatizzati progetti per la realizzazione
di sistemi di protocollo informatico in attuazione delle disposizioni del
presente testo unico.
2. Le pubbliche amministrazioni predispongono appositi progetti
esecutivi per la sostituzione dei registri di protocollo cartacei con sistemi
informatici conformi alle disposizioni del presente testo unico.
3. Le pubbliche amministrazioni provvedono entro
il 1° gennaio 2004 a realizzare o revisionare sistemi informativi
automatizzati finalizzati alla gestione del protocollo informatico e dei
procedimenti amministrativi in conformità alle disposizioni del presente
testo unico ed alle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei
dati personali, nonché dell'articolo
15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dei relativi regolamenti
di attuazione.
4. Ciascuna amministrazione
individua, nell'ambito del proprio ordinamento, gli uffici da considerare ai
fini della gestione unica o coordinata dei documenti per grandi aree
organizzative omogenee, assicurando criteri uniformi di classificazione e
archiviazione, nonché di comunicazione interna tra le aree stesse.
5.
Le amministrazioni centrali dello Stato provvedono alla gestione informatica
dei documenti presso gli uffici di registrazione di protocollo già esistenti
alla data di entrata in vigore del presente testo unico presso le direzioni
generali e le grandi ripartizioni che a queste corrispondono, i dipartimenti,
gli uffici centrali di bilancio, le segreterie di gabinetto.
Articolo
51(R)
Sviluppo
dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni
1.
Le pubbliche amministrazioni adottano un piano di sviluppo dei sistemi
informativi automatizzati in attuazione delle disposizioni del presente testo
unico e secondo le norme tecniche definite dall'Autorità per l'informatica
della pubblica amministrazione.
2.
Le pubbliche amministrazioni provvedono a realizzare o revisionare sistemi
informativi finalizzati alla totale automazione delle fasi di produzione,
gestione, diffusione ed utilizzazione dei propri dati, documenti, procedimenti
ed atti in conformità alle disposizioni del presente testo unico ed alle
disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali.
3.
Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e
benefìci il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti
cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono
alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi
cartacei con archivi informatici.
Articolo
52 (R)
Il
sistema di gestione informatica dei documenti
1. Il
sistema di gestione informatica dei documenti, in forma abbreviata “sistema”
deve:
a) garantire la sicurezza e l'integrità del sistema;
b)
garantire la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in
entrata e in uscita;
c) fornire informazioni sul collegamento esistente tra ciascun
documento ricevuto dall'amministrazione e i documenti dalla stessa formati
nell'adozione dei provvedimenti finali;
d) consentire il reperimento delle informazioni riguardanti i
documenti registrati;
e)
consentire, in condizioni di sicurezza, l'accesso alle informazioni del
sistema da parte dei soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni in
materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali;
f)
garantire la corretta organizzazione dei documenti nell’ambito del sistema
di classificazione d’archivio adottato.
Articolo
53 (R)
Registrazione
di protocollo
1. La
registrazione di protocollo per ogni documento ricevuto o spedito dalle
pubbliche amministrazioni è effettuata mediante la memorizzazione delle
seguenti informazioni:
a)
numero di protocollo del documento generato automaticamente dal sistema e
registrato in forma non modificabile;
b)
data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal sistema e
registrata in forma non modificabile;
c)
mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario o i
destinatari per i documenti spediti, registrati in forma non modificabile;
d)
oggetto del documento, registrato in forma non modificabile;
e)
data e protocollo del documento ricevuto, se disponibili;
f)
l’impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica,
costituita dalla sequenza di simboli binari
in grado di identificarne
univocamente il contenuto, registrata in forma non modificabile.
2. Il sistema deve consentire la produzione del registro giornaliero di
protocollo, costituito dall’elenco delle informazioni inserite con
l'operazione di registrazione di protocollo nell’arco di uno stesso giorno.
3. L'assegnazione delle informazioni nelle operazioni di registrazione
di protocollo è effettuata dal sistema in unica soluzione, con esclusione di
interventi intermedi, anche indiretti, da parte dell’operatore, garantendo
la completezza dell’intera operazione di modifica o registrazione dei dati.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
dell’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono specificate le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle
informazioni previste nelle operazioni di registrazione di protocollo.
5. Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e
spediti dall’amministrazione e tutti i documenti informatici. Ne sono
esclusi le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e i notiziari della
pubblica amministrazione, le note di ricezione delle circolari e altre
disposizioni, i materiali statistici, gli atti preparatori interni, i
giornali, le riviste, i libri, i materiali pubblicitari, gli inviti a
manifestazioni e tutti i documenti già soggetti a registrazione particolare
dell'amministrazione.
Articolo
54 (R)
Informazioni
annullate o modificate
1. Le informazioni non modificabili di cui all’articolo 53 lett. a),
b), c), d), e) e f) sono annullabili con la procedura di cui al presente
articolo. Le informazioni annullate devono rimanere memorizzate nella base di
dati per essere sottoposte alle elaborazioni previste dalla procedura.
2. La procedura per indicare l’annullamento
riporta, secondo i casi, una dicitura o un segno in posizione sempre visibile
e tale, comunque, da consentire la lettura di tutte le informazioni originarie
unitamente alla data, all’identificativo dell’operatore ed agli estremi
del provvedimento d'autorizzazione.
Articolo
55 (R)
Segnatura
di protocollo
1. La segnatura di protocollo è l’apposizione o l’associazione all’originale
del documento, in forma permanente non modificabile, delle informazioni
riguardanti il documento stesso. Essa consente di individuare ciascun
documento in modo inequivocabile. Le informazioni minime previste sono:
a)
il progressivo di protocollo, secondo il formato disciplinato all’articolo
57;
b)
la data di protocollo;
c) l'identificazione in forma sintetica dell’amministrazione o dell’area
organizzativa individuata ai sensi dell'articolo 50, comma 4.
2. L’operazione di
segnatura di protocollo va effettuata contemporaneamente all'operazione di
registrazione di protocollo.
3. L'operazione di segnatura di protocollo può includere il codice
identificativo dell’ufficio cui il documento e’ assegnato o il codice dell’ufficio
che ha prodotto il documento, l’indice di classificazione del documento e
ogni altra informazione utile o necessaria, qualora tali informazioni siano
disponibili già al momento della registrazione di protocollo.
4. Quando il documento è indirizzato ad altre amministrazioni ed è
formato e trasmesso con strumenti informatici, la segnatura di protocollo può
includere tutte le informazioni di registrazione del documento.
L'amministrazione che riceve il documento informatico può utilizzare tali
informazioni per automatizzare le operazioni di registrazione di protocollo
del documento ricevuto.
5. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
dell’Autorità per l’informatica nella pubblica Amministrazione di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti il formato e
la struttura delle informazioni associate al documento informatico ai sensi
del comma 4.
Articolo
56 (R)
Operazioni
ed informazioni minime del sistema di gestione informatica dei documenti
1. Le operazioni di registrazione indicate all’articolo 53 e le
operazioni di segnatura di protocollo di cui all’articolo 55 nonché le
operazioni di classificazione costituiscono operazioni necessarie e
sufficienti per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti da
parte delle pubbliche amministrazioni.
Articolo 57 (R)
Numero di protocollo
1. Il numero di protocollo è progressivo e costituito da almeno sette
cifre numeriche. La numerazione è rinnovata ogni anno solare.
SEZIONE
SECONDA
ACCESSO
AI DOCUMENTI E ALLE INFORMAZIONI DEL SISTEMA
Articolo
58 (R)
Funzioni
di accesso ai documenti e alle
informazioni del sistema
1. L’accesso al sistema da parte degli utenti appartenenti
all'Amministrazione, nonché la ricerca, la visualizzazione e la stampa di tutte le
informazioni relative alla gestione dei documenti sono disciplinati dai
criteri di abilitazione stabiliti dal responsabile della tenuta del servizio
di cui all’articolo 61.
2. La ricerca delle informazioni del sistema è effettuata secondo
criteri di selezione basati su tutti i tipi di informazioni registrate. I
criteri di selezione possono essere costituiti da espressioni semplici o da
combinazioni di espressioni legate tra loro per mezzo di operatori logici. Per
le informazioni costituite da testi deve essere possibile la specificazione
delle condizioni di ricerca sulle singole parole o parti di parole contenute
nel testo.
3.
Il sistema deve offrire la possibilità di elaborazioni statistiche sulle
informazioni registrate allo scopo di favorire le attività di controllo.
Articolo
59 (R)
Accesso
esterno
1. Per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti
amministrativi, possono essere utilizzate tutte le informazioni del sistema di
gestione informatica dei documenti anche mediante l’impiego di procedure
applicative operanti al di fuori del sistema e strumenti che consentono l’acquisizione
diretta delle informazioni da parte dell’interessato.
2.
A tal fine le pubbliche amministrazioni determinano, nel rispetto delle
disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali, e
nell’ambito delle misure organizzative volte ad assicurare il diritto di
accesso ai documenti amministrativi i criteri tecnici ed organizzativi per l’impiego,
anche per via telematica, del sistema di gestione informatica dei documenti
per il reperimento, la visualizzazione e la stampa delle informazioni e dei
documenti.
3. Nel caso di accesso effettuato mediante strumenti che consentono l’acquisizione
diretta delle informazioni e dei documenti da parte dell’interessato, le
misure organizzative e le norme tecniche indicate al comma 2 determinano,
altresì, le modalità di identificazione del soggetto anche mediante l’impiego
di strumenti informatici per la firma digitale del documento informatico, come
disciplinati dal presente testo unico.
4. Nel caso di accesso effettuato da soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione possono utilizzarsi le funzioni di ricerca e
di visualizzazione delle informazioni e dei documenti messe a disposizione –
anche per via telematica – attraverso gli uffici relazioni col pubblico.
Articolo
60 (R)
Accesso
effettuato dalle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni che, mediante proprie applicazioni
informatiche, accedono al sistema di gestione informatica dei documenti delle
grandi aree organizzative omogenee di cui al comma 4 dell’articolo 50,
adottano le modalità di interconnessione stabilite nell’ambito delle norme
e dei criteri tecnici emanati per la realizzazione della rete unitaria delle
pubbliche amministrazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni che accedono ai sistemi di gestione
informatica dei documenti attraverso la rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni utilizzano funzioni minime e comuni di accesso per ottenere le
seguenti informazioni:
a)
numero e data di registrazione di protocollo dei documenti, ottenuti
attraverso l’indicazione alternativa o congiunta dell’oggetto, della data
di spedizione, del mittente, del destinatario;
b)
numero e data di registrazione di protocollo del documento ricevuto, ottenuti
attraverso l’indicazione della data e del numero di protocollo attribuiti
dall’amministrazione al documento spedito.
3. Ai fini del presente articolo, le pubbliche amministrazioni
provvedono autonomamente, sulla base delle indicazioni fornite dall’Autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione, alla determinazione dei
criteri tecnici ed organizzativi per l’accesso ai documenti e alle
informazioni del sistema di gestione informatica dei documenti.
SEZIONE
TERZA
TENUTA
E CONSERVAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEI DOCUMENTI
Articolo
61 (R)
Servizio
per la gestione informatica dei documenti dei flussi documentali
e degli archivi
1. Ciascuna amministrazione istituisce un servizio per la tenuta del
protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi
in ciascuna delle grandi aree organizzative omogenee individuate ai sensi dell’articolo
50. Il servizio è posto alle dirette dipendenze della stessa area
organizzativa omogenea.
2. Al servizio è preposto un dirigente ovvero un funzionario, comunque
in possesso di idonei requisiti professionali o di professionalità tecnico
archivistica acquisita a seguito di processi di formazione definiti secondo le
procedure prescritte dalla disciplina vigente.
3. Il servizio svolge i seguenti compiti:
a) attribuisce il livello di autorizzazione per l’accesso alle
funzioni della procedura, distinguendo tra abilitazioni alla consultazione e
abilitazioni all'inserimento e alla modifica delle informazioni;
b)
garantisce che le operazioni di registrazione e di segnatura di protocollo si
svolgano nel rispetto delle disposizioni del presente testo unico;
c)
garantisce la corretta produzione e la conservazione del registro giornaliero
di protocollo di cui all'articolo 53;
d)
cura che le funzionalità del sistema in caso di guasti o anomalie siano
ripristinate entro ventiquattro ore dal blocco delle attività e, comunque,
nel più breve tempo possibile;
e) conserva le copie di cui agli articoli 62 e 63, in luoghi sicuri
differenti;
f) garantisce il buon funzionamento degli strumenti e
dell'organizzazione delle attività di registrazione di protocollo, di
gestione dei documenti e dei flussi documentali, incluse le funzionalità di
accesso di cui agli articoli 59e 60 e le attività di gestione degli archivi
di cui agli articoli 67, 68 e 69;
g) autorizza le operazioni di annullamento di cui all’articolo 54;
h)
vigila sull’osservanza delle disposizioni del presente testo unico da parte
del personale autorizzato e degli incaricati.
Articolo
62 (R)
Procedure
di salvataggio e conservazione delle informazioni del sistema
1. Il responsabile per la tenuta del sistema di gestione informatica
dei documenti dispone per la corretta esecuzione delle operazioni di
salvataggio dei dati su supporto informatico rimovibile.
2. E’ consentito il trasferimento su supporto informatico rimovibile
delle informazioni di protocollo relative ai fascicoli che fanno riferimento a
procedimenti conclusi.
3. Le informazioni trasferite sono sempre consultabili. A tal fine, il
responsabile per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti
dispone, in relazione all’evoluzione delle conoscenze scientifiche e
tecnologiche, con cadenza almeno quinquennale, la riproduzione delle
informazioni del protocollo informatico su nuovi supporti informatici.
4. Le informazioni relative alla gestione informatica dei documenti
costituiscono parte integrante del sistema di indicizzazione e di
organizzazione dei documenti che sono oggetto delle procedure di conservazione
sostitutiva.
Articolo
63 (R)
Registro
di emergenza
1. Il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo
informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi autorizza
lo svolgimento anche manuale delle operazioni di registrazione di protocollo
su uno o più registri di emergenza, ogni qualvolta per cause tecniche non sia
possibile utilizzare la normale procedura informatica. Sul registro di
emergenza sono riportate la causa, la data e l'ora di inizio dell'interruzione
nonché la data e l'ora del
ripristino della funzionalità del sistema. (R)
2. Qualora l’impossibilità di utilizzare la procedura informatica si
prolunghi oltre ventiquattro ore, per cause di eccezionale gravità, il
responsabile per la tenuta del protocollo può autorizzare l’uso del
registro di emergenza per periodi successivi di non più di una settimana. Sul
registro di emergenza vanno riportati gli estremi del provvedimento di
autorizzazione. (R)
3. Per ogni giornata di registrazione di emergenza è riportato sul
registro di emergenza il numero totale di operazioni registrate manualmente. (R)
4. La sequenza numerica utilizzata su un registro di emergenza, anche a
seguito di successive interruzioni, deve comunque garantire l’identificazione
univoca dei documenti registrati nell’ambito del sistema documentario dell’area
organizzativa omogenea. (R)
5. Le informazioni relative ai documenti protocollati in
emergenza sono inserite nel sistema informatico, utilizzando
un'apposita funzione di recupero dei dati, senza ritardo al ripristino delle
funzionalità del sistema. Durante la
fase di ripristino, a ciascun documento registrato in emergenza viene
attribuito un numero di protocollo del sistema informatico ordinario, che
provvede a mantenere stabilmente la correlazione con il numero utilizzato in
emergenza. (R)
SEZIONE
QUARTA
SISTEMA
DI GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI
Articolo
64(R)
Sistema
di gestione dei flussi documentali
1.
Le pubbliche amministrazioni provvedono in ordine alla gestione dei
procedimenti amministrativi mediante sistemi informativi automatizzati,
valutando i relativi progetti in termini di rapporto tra costi e benefici,
sulla base delle indicazioni fornite dall’Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione.
2. I sistemi per la gestione dei flussi documentali che includono i
procedimenti amministrativi di cui al comma 1 è finalizzata al miglioramento
dei servizi e al potenziamento dei supporti conoscitivi delle amministrazioni
secondo i criteri di economicità, di efficacia dell'azione amministrativa e
di pubblicità stabiliti
dalla legge.
3. Il sistema per la
gestione dei flussi documentali include il sistema di gestione informatica dei
documenti.
4. Le amministrazioni determinano autonomamente e in modo coordinato
per le aree organizzative omogenee, le modalità di attribuzione dei documenti
ai fascicoli che li contengono e ai relativi procedimenti, definendo adeguati
piani di classificazione d’archivio per tutti i documenti, compresi quelli
non soggetti a registrazione di protocollo.
Articolo
65 (R)
Requisiti
del sistema per la gestione dei flussi documentali
1. Oltre a possedere i requisiti indicati all'articolo 52, il sistema
per la gestione dei flussi documentali deve :
a) fornire informazioni sul legame esistente tra ciascun documento
registrato, il fascicolo ed il singolo procedimento cui esso è associato;
b) consentire il rapido reperimento delle informazioni riguardanti i
fascicoli, il procedimento ed il relativo responsabile, nonché la gestione delle fasi del procedimento;
c) fornire informazioni statistiche sull'attività dell'ufficio;
d)
consentire lo scambio di informazioni con sistemi per la gestione dei flussi
documentali di altre amministrazioni al fine di determinare lo stato e l'iter
dei procedimenti complessi.
Articolo
66 (R)
Specificazione
delle informazioni previste dal sistema di gestione dei flussi documentali
1. Le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni
previste, delle operazioni di registrazione e del formato dei dati relativi ai
sistemi informatici per la gestione
dei flussi documentali sono specificate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta dell’Autorità per l’informatica nella
pubblica amministrazione di concerto con il Ministro della funzione pubblica.
SEZIONE
QUINTA
DISPOSIZIONI
SUGLI ARCHIVI
Articolo
67 (R)
Trasferimento
dei documenti all’archivio di deposito
1. Almeno una volta ogni anno il responsabile del servizio per la
gestione dei flussi documentali e degli archivi provvede a trasferire
fascicoli e serie documentarie relativi a procedimenti conclusi in un apposito
archivio di deposito costituito presso ciascuna amministrazione. (R)
2.
Il trasferimento deve essere attuato rispettando l’organizzazione che i
fascicoli e le serie avevano nell’archivio corrente. (R)
3. Il responsabile del servizio per la gestione dei flussi documentali
e degli archivi deve formare e conservare un elenco dei fascicoli e delle
serie trasferite nell’archivio di deposito.
(R)
Articolo
68 (R)
Disposizioni
per la conservazione degli archivi
1. Il servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi
elabora ed aggiorna il piano di conservazione degli archivi, integrato con il
sistema di classificazione, per
la definizione dei criteri di organizzazione dell’archivio, di selezione
periodica e di conservazione permanente dei documenti, nel rispetto delle
vigenti disposizioni contenute in materia di tutela dei beni culturali e
successive modificazioni ed integrazioni.
2. Dei documenti prelevati dagli archivi deve essere tenuta traccia del
movimento effettuato e della richiesta di prelevamento.
3.
Si applicano in ogni caso, per l’archiviazione e la custodia dei documenti
contenenti dati personali, le disposizioni di legge sulla tutela della
riservatezza dei dati personali.
Articolo
69 (R)
Archivi
storici
1. I documenti selezionati per la conservazione permanente sono
trasferiti contestualmente agli strumenti che ne garantiscono l’accesso,
negli Archivi di Stato competenti per territorio o nella separata sezione di
archivio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di
tutela dei beni culturali.
SEZIONE
SESTA
ATTUAZIONE
ED AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI
Articolo
70 (R)
Aggiornamenti
del sistema
1. Le pubbliche amministrazioni devono assicurare, per ogni
aggiornamento del sistema, il pieno recupero e la riutilizzazione delle informazioni acquisite con le versioni precedenti.
CAPO
V
CONTROLLI
Articolo
71 (R)
Modalità
dei controlli
1.
Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli,
anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. (R)
2.
I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono
effettuati dall’amministrazione procedente con le modalità di cui all’articolo
43 consultando direttamente gli archivi dell’amministrazione certificante
ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o
telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le
risultanze dei registri da questa custoditi. (R)
3.
Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle
irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti
falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia
all’interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla
regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il
procedimento non ha seguito. (R)
4.
Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati
che vi consentono di cui all’articolo 2, l’amministrazione competente per
il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi
accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal
consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l’uso di
strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato
con le risultanze dei dati da essa custoditi. (R)
Articolo
72(R)
Responsabilità dei controlli
1. Ai fini dei controlli di cui all’articolo 71 le amministrazione
certificanti individuano e rendono note le misure organizzative adottate per l’efficiente, efficace e tempestiva
esecuzione dei controlli medesimi e le modalità per la loro esecuzione. (R)
2.
La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni
costituisce violazione dei doveri d’ufficio. (R)
CAPO
VI
SANZIONI
Articolo 73 (L)
Assenza
di responsabilità della pubblica amministrazione
1.
Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa
grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l’emanazione
sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati
non più rispondenti a verità, prodotti dall’interessato o da terzi.
Articolo
74 (L-R)
Violazione dei doveri d’ufficio
1. Costituisce violazione dei doveri d’ufficio la mancata
accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di
notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico. (L)
2. Costituiscono altresì
violazioni dei doveri d’ufficio:
a) la richiesta di
certificati o di atti di notorietà nei casi in cui, ai sensi dell’articolo
43, ci sia l’obbligo del dipendente di accettare la dichiarazione
sostitutiva; (R)
b) il rifiuto da
parte del dipendente addetto di accettare l’attestazione di stati, qualità
personali e fatti mediante l’esibizione di un documento di riconoscimento; (R)
c) la
richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato
civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai
fini della formazione dell’atto di nascita. (R)
Articolo
75 (R)
Decadenza dai benefici
1.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui
all’articolo 71 emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
Articolo
76 (L)
Norme penali
1.
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi
previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a
verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e
le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma
2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi
1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi
più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o
dalla professione e arte.
CAPO
VII
DISPOSIZIONI
FINALI
Articolo 77 (L-R)
Norme
abrogate
1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono
abrogati: la legge
4 gennaio 1968 n.15; l’articolo
2, comma 15, primo periodo della legge 24 dicembre 1993 n.537; l’articolo
2 commi 3, 4, 7, 9 e 10 e l’articolo 3 commi 1, 4, 5, e 11 come
sostituito dall’articolo 2, comma 10 della legge 16 giugno 1998, n. 191,
della legge 15 maggio 1997 n. 127; l’articolo
2, comma 11 della citata legge 16 giugno 1998 n. 191; gli articoli
2 e 3 della legge 24 novembre
2000, n.340; l’articolo
55, comma 3 della legge 21 novembre 2000, n.342. (L)
2. Sono altresì abrogati: il D.P.R.
10 novembre 1997 n. 513; il D.P.R.
20 ottobre 1998 n. 403; il D.P.R.
20 ottobre 1998, n. 428; i commi
2 e 3 dell’articolo 37 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223. (R)
Articolo
78 (L-R)
Norme
che rimangono in vigore
1.
Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico restano comunque in
vigore :
a)
tutte le disposizioni legislative
e regolamentari vigenti in materia di
trasmissione delle dichiarazioni fiscali e le disposizioni di cui al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109 concernenti la dichiarazione sostitutiva
unica per la determinazione dell’indicatore della situazione economica
equivalente dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;
b) l’articolo
16 della tabella, allegato B, annessa al D.P.R.26 ottobre 1972 n.642 in
materia di imposta di bollo;
c) gli articoli 18
e 30
della legge 7 agosto 1990 n. 241;
d
) l’articolo
2, comma 15, secondo periodo della legge 24 dicembre 1993 n.537;
e)
le disposizioni in materia di dati personali di cui alla legge 31 dicembre
1996, n. 675 e ai decreti legislativi adottati in attuazione delle leggi
31 dicembre 1996, n. 676 e 6 ottobre 1998,
n. 344;
f)
fino alla loro sostituzione, i regolamenti ministeriali, le direttive e i
decreti ministeriali a contenuto generale, nonché le regole tecniche già
emanate alla data di entrata in vigore del presente testo unico;
g)
tutte le disposizioni legislative in materia di conservazione di beni
archivistici di cui al capo II del d.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
2.
Per le forze di polizia, restano in vigore, con riferimento agli articoli 43,
comma 4, 59 e 60, le particolari disposizioni di legge e di regolamento
concernenti i trattamenti di dati personali da parte delle forze dell’ordine,
ai sensi dell’articolo
4 legge 31 dicembre 1996, n. 675.
TAVOLA
DI CORRISPONDENZA DEI
RIFERIMENTI PREVIGENTI AL TESTO
UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA