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COS'E' UN CERTIFICATO ?
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E' un atto
in base al quale il cittadino dimostra di possedere una serie di requisiti relativi alla
sua persona. |
- PER QUANTO TEMPO SONO VALIDI I
CERTIFICATI ?
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Tutti i
certificati che attestino stati e fatti non soggetti a modifiche (certificato di,
morte, titolo di studio, ecc.) hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni
hanno una validità di sei mesi. |
- E QUANDO SCADONO COSA FARE ?
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I
certificati rilasciati dagli uffici Anagrafe e Stato Civile possono essere utilizzati
anche se scaduti, basterà dichiarare in fondo al certificato che niente è variato dalla
data del rilascio |
- COS'E L'AUTOCERTIFICAZIONE ?
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E' una
dichiarazione personale resa dal cittadino attestante quanto sarebbe dovuto apparire sui
certificati o sugli atti rilasciati dalla pubblica amministrazione.
Per gli stranieri vedi apposita scheda. |
- A QUALI UFFICI SI PUO'
PRESENTARE ?
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A tutti gli uffici
delle pubbliche amministrazioni (Comune, Provincia, Regione,
Motorizzazione, ecc.) e a tutti gli uffici gestori di pubblici servizi
(Poste, Enel, Telecom, Aci, Consorzi AMAG e CIS, ecc.) ed ai privati che
vi consentono. |
- QUALI SONO I
SOGGETTI CHE POSSONO RIFIUTARE L'AUTOCERTIFICAZIONE ?
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Non sono obbligati
ad accettare l'autocertificazione gli uffici o aziende private (Agenzie
viaggi, Banche, Agenzie per il recupero crediti, ecc.) |
- CHE COSA SI PUO'
AUTOCERTIFICARE ?
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Con l'autocertificazione si sostituiscono in modo
definitivo i seguenti certificati, estratti o documenti: a)
data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche
amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di
abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei
benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione
dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale,
della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe
tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di
tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari,
ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di
servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei
registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver
presentato domanda di concordato. |
- CHE COSA NON SI PUO'
AUTOCERTIFICARE ?
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I
certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi e
brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni
della normativa di settore. N.B.:
Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni
scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da
parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di
idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive rilasciato dal
medico di base con validità per l'intero anno scolastico |
- COME SI FA ?
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Le
pubbliche amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle
dichiarazioni, che gli interessati hanno la facoltà di utilizzare.
In detti moduli, le
amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art.
76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate.
Nei moduli è contenuta anche l'informativa ai sensi dell'art. 10 della Legge 31 dicembre 1996 n. 675 sulla
protezione dei dati personali |
- COME SI PRESENTA ?
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Si può
presentare personalmente all'ufficio che la richiede, si può spedire per posta o via fax,
tramite posta elettronica, terze persone o incaricati di agenzie |
- PERCHE' CONVIENE FARLA ?
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Presentando
l'autocertificazione in sostituzione del normale certificato il cittadino risparmierà
tempo perché eviterà di andare in comune e soprattutto denaro perché la firma
sull'autocertificazione non dovrà essere autenticata, cosi che viene meno anche l'imposta
di bollo (£. 20.000) |
- PER QUANTO TEMPO E' VALIDA ?
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Ha la stessa validità
temporale degli atti che sostituisce |
- COSA FARE QUANDO NON SI PUO'
USARE L'AUTOCERTIFICAZIONE ?
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Il
cittadino può avvalersi della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. |
- DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
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- CHE COS'E' ?
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E' una
dichiarazione resa e sottoscritta dal cittadino attestante stati, fatti e qualità
personali.
Tali dichiarazioni, rese nell'interesse proprio del dichiarante, possono riguardare
anche stati, fatti e qualità personali relative ad
altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
Attenzione:
- La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal
pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante.
- La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di
impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è
sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione
dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai
figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o
collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale previo accertamento
dell'identità del dichiarante. Questa possibilità non si applica in
materia di dichiarazioni fiscali.
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- A QUALI UFFICI SI PUO'
PRESENTARE ?
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a tutti gli
uffici delle pubbliche amministrazioni (Comune, Provincia, Regione, Motorizzazione, ecc.)
- a tutti gli uffici di pubblici servizi (Poste, Enel, Telecom, Aci, Consorzi, ecc.)
- ai soggetti privati (assicurazioni, banche, ecc..) ATTENZIONE: La firma in calce a
tutte le domande ed alle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rivolte alle amministrazioni ed ai gestori di servizi pubblici, non
dovranno più essere autenticate. Basterà firmarle in presenza del dipendente addetto
o inviarle (anche per fax) assieme alla fotocopia (non autenticata) del
documento di identità del
sottoscrittore.
Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se
sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è
identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità
elettronica.
L'autentica della firma rimane per
le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da presentare ai
privati e per le domande che richiedono la riscossione di benefici
economici (pensioni, contributi, ecc..) da parte di altre persone
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- COSA SI PUO' DICHIARARE ?
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Tutti gli
stati, fatti e qualità personali non compresi nell'elenco delle dichiarazioni sostitutive
di certificazioni, di cui il dichiarante, nel proprio interesse, sia a diretta conoscenza.
Tale dichiarazione può
riguardare anche la conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione è conforme
all'originale.
Nel caso di pubblici concorsi in cui sia prevista la presentazione di
titoli, la dichiarazione di tale fatto tiene luogo a tutti gli effetti dell'autentica di
copia. |
- COSA NON SI PUO' DICHIARARE ?
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Tutte le
situazioni inerenti a fatti che devono ancora accadere, assunzioni di impegni, rinunce,
accettazione di incarichi, intenzioni future. |
- AUTENTICAZIONE DI COPIA
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- CHE COS'E' ?
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E'
l'attestazione di conformità di una copia, totale o parziale, con l'originale |
- DA CHI PUO' ESSERE EFFETTUATA
?
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Dal
funzionario competente dal quale è stato emesso l'originale, da quello presso il quale
l'originale è depositato, o conservato o da quello al quale deve essere presentato il
documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario
incaricato dal Sindaco. Attenzione:
Con una semplice dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (vedi
sezione precedente), l'interessato potrà dichiarare la conformità
all'originale di: copia di atto o documento conservato o rilasciato da una
pubblica amministrazione, copia di pubblicazione ovvero la copia di titoli
di studio o di servizio. Tale dichiarazione può altresì riguardare la
conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che debbono
essere obbligatoriamente conservati dai privati.
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- COSA SERVE ?
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Originale
del documento, copia da autenticare, documento di riconoscimento , eventuale marca da
bollo in base all'uso. |
- AUTENTICA DI FIRMA
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- CHE COS'E' ?
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E'
l'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra
atti, istanze, dichiarazioni, ecc. . ATTENZIONE:
- La firma in calce a tutte le
domande ed alle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà
rivolte alle amministrazioni ed ai gestori di servizi pubblici, non dovranno
più essere autenticate. Basterà firmarle in presenza del dipendente addetto
o inviarle (anche per fax) assieme alla fotocopia (non autenticata) del
documento di identità del
sottoscrittore.
- Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se
sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è
identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità
elettronica.
- L'autentica della firma rimane per
le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da presentare ai
privati e per le domande che richiedono la riscossione di benefici
economici (pensioni, contributi, ecc..) da parte di altre persone.
- La dichiarazione di chi non sa o
non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento
dell'identità del dichiarante.
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- CHI PUO' AUTENTICARE LA FIRMA
?
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La firma
può essere autenticata dal notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario
incaricato dal Sindaco, indipendentemente dal comune di residenza dello stesso dichiarante. |
- COSA SERVE ?
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Documento
dove deve essere apposta la firma, documento di riconoscimento in corso di validità ed
eventuale marca da bollo in base all'uso. |
- LEGALIZZAZIONE
DI FOTO
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- CHE COS'E' ?
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E'
l'attestazione ufficiale della autenticità di una foto da apporre su
documenti di identità personale, licenze di pesca e caccia, patenti di
guida, ecc.. |
- CHI PUO' AUTENTICARE LA FOTO ?
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Le
amministrazioni competenti per il rilascio di documenti personali sono
tenute a legalizzare le prescritte fotografie presentate personalmente
dall'interessato. A richiesta dell'interessato, possono essere altresì
legalizzate dal dipendente incaricato dal Sindaco, indipendentemente dal comune di
residenza del richiedente. Attenzione:
- In Comune
si possono legalizzare solo foto da apporre su documenti personali rilasciati dalle Pubbliche
Amministrazioni.
- La legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio dei
documenti personali non è soggetta all'obbligo del pagamento dell'imposta
di bollo.
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- COSA SERVE ?
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Presentarsi
personalmente con documento di riconoscimento e con le foto da legalizzare
che devono essere recenti, formato tessera ed a capo scoperto. |
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